"Ogni cosa che piu' ti aspetti, capita sempre quando meno te l'aspetti ... "



TABELLE DELLE MISURE MINIME DEI PESCI

1. TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI (FONTE:Calabriapescaonline)

La sottostante tabella delle misure minime dei pesci riporta tre tipi di misure:
- Misura minima di legge: è quella considerata minima per legge
- Misura minima dichiarata dalla FIPSAS: è quella minima valida per le gare di pesca (con esclusione del surf casting)
- Misura minima SURF CASTING: è quella minima valida per le gare di surf casting

Le misure minime del SURF CASTING, per alcune specie, sono le piĂą restrittive. Sarebbe opportuno che tutti i
pescatori amatoriali si attenessero alle misure minime del Surf Casting anche al di fuori delle competizioni sportive,
in quanto quelle della FIPSAS sono, in alcuni casi, troppo tolleranti, mentre quelle di legge, per la stragrande
maggioranza dei casi, sono al di fuori di qualsiasi logica, vista la lunghezza che molte specie possono raggiungere
in etĂ  adulta

PESCI

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NOME COMUNE

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA

TAGLIA MINIMA

NORMATIVA

Spigola o Branzino

Dicentrarchus labrax

25 cm

Reg.CE 1967/2006

Sparaglione

Diplodus annularis

12 cm

Reg.CE 1967/2006

Sarago pizzuto

Diplodus puntazzo

18 cm

Reg.CE 1967/2006

Sarago maggiore

Diplodus sargus

23 cm

Reg.CE 1967/2006

Sarago testa nera

Diplodus vulgaris

18 cm

Reg.CE 1967/2006

Acciuga (*)

Engraulis encrasicolus

9 cm

Reg.CE 1967/2006

Cernie

Epinephelus spp.

45 cm

Reg.CE 1967/2006

Mormora

Lithognathus mormyrus

20 cm

Reg.CE 1967/2006

Merluzzo o Nasello (***)

Merluccius merluccius

20 cm

Reg.CE 1967/2006

Triglie

Mullus spp.

11 cm

Reg.CE 1967/2006

Pagello mafrone

Pagellus acarne

17 cm

Reg.CE 1967/2006

Occhialone

Pagellus bogaraveo

33 cm

Reg.CE 1967/2006

Pagello fragolino

Pagellus erythrinus

15 cm

Reg.CE 1967/2006

Pagro mediterraneo

Pagrus pagrus

18 cm

Reg.CE 1967/2006

Cernia di fondale

Polyprion americanus

45 cm

Reg.CE 1967/2006

Sardina (**)

Sardina pilchardus

11 cm

Reg.CE 1967/2006

Sgombro

Scomber spp.

18 cm

Reg.CE 1967/2006

Sogliola

Solea vulgaris

20 cm

Reg.CE 1967/2006

Orata

Sparus aurata

20 cm

Reg.CE 1967/2006

Suro o Sugarello

Trachurus spp.

15 cm

Reg.CE 1967/2006

Pesce spada (x)

Xiphias gladius

140 cm

25 Kg o 125 cm (1) (mandibola inferiore)

D.P.R. 1639/68

Reg. CE 520/2007 (1) Questa taglia si applica unicamente per l’oceano Atlantico.

Tonno rosso (x)

Thunnus thynnus

30 Kg o 115 cm

8 Kg o 75 cm (deroghe previste dall’ art. 80 octies punto 2.)

Reg. CE 1559/2007 Reg. CE 643/2007 (art. 80 octies)

Tonnetto o Alletterato

Euthynnus alletteratus

30 cm

D.P.R. 1639/68

Albacora

Thunnus albacares

3,2 Kg

Reg. CE 520/2007

Tonno obeso

Thunnus obesus

3,2 Kg

Reg. CE 520/2007

Alalunga o Tonno bianco (x)

Thunnus alalunga

40 cm

D.P.R. 1639/68

Anguilla

Anguilla anguilla

25 cm

D.P.R. 1639/68

Cefalo

Mugil spp.

20 cm

D.P.R. 1639/68 come modificato dal D.M. 5/6/87

Gò

Gobis ophiocephalus

12 cm

D.P.R. 1639/68

Palamita

Sarda sarda

25 cm

D.P.R. 1639/68

Passera pianuzza

Platichthys flesus

15 cm

D.P.R. 1639/68

Storione ladano

Huso huso

100 cm

D.P.R. 1639/68

Storione

Acipenser sturio

VIETATO

D.M. 3/5/89 – D.M. 11/6/07

Storione cobice

Acipenser naccari

VIETATO

D.M. 5/5/89 D.P.R. 357/97 D.M. 11/6/07

CROSTACEI

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NOME COMUNE

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA

TAGLIA MINIMA

NORMATIVA

Astice (O)

Homarus gammarus

30 cm. L.T. 10,5 cm. L.C.

Reg.CE 1967/2006

Aragoste (O)

Palinuridae

9 cm L.C.

Reg.CE 1967/2006

Gambero rosa mediterraneo

Parapenaeus longirostris

2 cm L.C.

Reg.CE 1967/2006

Scampo

Nephrops norvegicus

7 cm. L.T. 2 cm. L.C.

Reg.CE 1967/2006

MOLLUSCHI

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NOME COMUNE

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA

TAGLIA MINIMA

NORMATIVA

Cappasanta

Pecten jacobeus

10 cm

Reg. CE 1967/2006

Vongole

Venerupis spp. e Venus spp.

25 mm

Reg. CE 1967/2006

Dattero di mare e Dattero bianco (xx)

Lithophaga lithophaga e Pholas dactylus

VIETATO

Reg. CE 1967/2006

Cannello o Cannolicchio

Ensis spp. e Solen spp.

8 cm

D.M. 16/7/86

Lumachino

Nassarius mutabilis

20 mm

D.M. 30/11/96

Mitilo

Mytilus spp.

5 cm

D.P.R. 1639/68

Ostrica

Ostrea spp.

6 cm

D.P.R. 1639/68

Tellina

Donax trunculus

2 cm

D.M. 16/7/86

Riccio di mare

Paracentrotus lividus

7 cm (compresi gli aculei)

D.M. 12/1/95

Polpo (-)

Octopus vulgaris

450 gr. (eviscerato) Proveniente da zona FAO 34

Reg. CE 850/98 (750 gr.) Reg.CE n.27/2005 (450 gr.) Reg.CE n.51/2006 (450 gr.)

Reg. CE 41/2007 (gr. 450)

(*) ACCIUGA: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per Kg;

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(**) SARDINA: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per Kg.La taglia minima non si applica al novellame di Sardina (o bianchetto) sbarcato per consumo umano se catturato con sciabiche da natante o da spiaggia ed autorizzato dalla normativa nazionale.

(***) MERLUZZO o NASELLO: Fino al 31.12.2008 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di nasello compresi fra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.

(x) è vietato l’uso di reti da fondo per la cattura di queste specie –cfr. art. 8 punto 2 Reg. CE 1967/2006. (xx) cfr. art. 8 lettera f) Reg. CE 1967/2006: il divieto dell’uso di martelli pneumatici o di altri attrezzi a

percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce..

E’ vietata la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) cfr. art. 8 punto 3. Reg. CE 1967/2006.

(O) cfr. art. 8 punto 2. Reg. CE 1967/2006: Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la vendita delle femmine mature dell’aragosta (Palinuridaee spp.) e delle femmine mature dell’astice (Homarus gammarus). Le femmine mature dell’aragosta e le femmine mature dell’astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell’ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli artt. 18 e 19 del Reg. CE 1967/2006.

(-) Provenienti dalla zona copace (Atlantico centro-orientale).
N.B. Per gli organismi marini sottotaglia compresi nell’Allegato III del Reg. CE 1967/2006 non si

applica alcuna tolleranza.

A quelle specie per cui non è prevista una taglia minima si applica la misura di 7 cm ad eccezione di quelle che raggiungono lo stadio adulto prima di questa lunghezza (Aphia minuta, latterini o Acquadelle: Atherina spp., Marsioni. Pomatoschistus spp.) – D.P.R. 1639/98, artt. 87 e 93.

Per la tolleranza del 10% cfr. D.P.R. 1639/98, art. 91.

Per le specie ittiche protette cfr. la normativa nazionale, D.M 3 maggio 1989 (cetacei, testuggini e storioni) e la normativa comunitaria Direttiva 92/43/CEE “direttiva habitat” sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat, attuata con D.P.R. 357/1997.

Per quanto attiene le specie pescate da unità da pesca CE fuori dal Mediterraneo, confrontare le taglie minime indicate nell’Allegato XII del Reg. CE 850/1998 e successive modifiche e integrazioni.






2. LICENZA DI PESCA IN MARE

Il decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.
La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.
L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerĂ  da titolo per l'esercizio della pesca.
Chi non avrà fatto la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.
Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.
Al seguente link del Ministero delle Politiche agricole è possibile effettuare la procedura di registrazione per l'utilizzo del servizio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.

5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri”


3. ATTREZZATURA CONSENTITA

Le attrezzature da pesca vengono stabilite attraverso:
Legge n° 963 del 14 luglio 1965
D.P.R. n° 639 del 2-10-1968

Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
coppo o bilancia;
giacchio o rezzaglio o sparviero;
lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami,     
lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
parangali fissi o derivanti; nasse.

Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
non possono essere usate piĂş di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere
superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piĂş di due nasse qualunque sia il numero delle
persone presenti a bordo;
è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca
subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi
salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a
qualunque specie appartenga.
Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad
Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno.